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Trasporti eccezionali - Pubblicazione cartografie

 
 
autoarticolati, trasporti eccezionali

L’art. 10 del Nuovo Codice della Strada definisce il “trasporto eccezionale” (TE) come un veicolo o un complesso veicolare (motrice + rimorchio), che nella propria configurazione di marcia oltrepassa i limiti di sagoma e di massa delineati nella stessa normativa.
Quest’ultima, in particolare, assoggetta il transito di detti convogli a una specifica autorizzazione provinciale, previa acquisizione dei nulla osta da parte di tutti i soggetti proprietari o gestori dei singoli tratti di strada
interessati dal percorso.
La finalità della suindicata previsione è evidentemente quella di garantire un controllo pubblico su un’attività
commerciale privata che, in tutta evidenza, potrebbe pregiudicare non solo la fluidità e la sicurezza della circolazione, ma anche la tenuta del manto stradale e altre questioni di carattere tecnico meritevoli di attenzione da parte di quei soggetti deputati alla gestione della viabilità locale.
Ai sensi dell’art. 42 comma 6 bis della L.R. 6/2012, si pubblicano le cartografie della rete viaria, percorribile dai veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità, in conformità con quanto stabilito nelle Linee Guida per
l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali. 

Nello specifico, al paragrafo n. 07 delle Linee guida regionali (ultimo aggiornamento: D.G.R. n. 1341 del 04.03.2018) si individuano quattordici tipologie di TE autorizzabili:

 
  • A. 33 tonnellate - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 tonnellate;
  • B. 40 tonnellate - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 tonnellate;
  • C. 56 tonnellate - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 tonnellate;
  • D. 72 tonnellate - Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 tonnellate;
  • E. 108 tonnellate - Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 108 tonnellate, con limite di carico per asse di 13 tonnellate;
  • F. Pali - Veicoli per il trasporto di pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale o altro materiale analogo… (omissis);
  • G. Carri - veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 tonnellate, con limite di carico per asse di 13 tonnellate;
  • H. Coils - Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 tonnellate, con limite di carico per asse di 13 tonnellate;
  • I. Pre 25x75 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiatura industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 tonnellate;
  • J. Pre 25x108 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiatura industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 tonnellate; 
  • K. Pre 35x108 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiatura industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 tonnellate;
  • L. Macchine agricole eccezionali;
  • M. Veicoli o trasporti eccezionali “fuori sagoma” non eccezionali per massa - veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri, lunghezza 20 metri - (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)
  • N. Veicoli o trasporti eccezionali “fuori sagoma” non eccezionali per massa - veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri, lunghezza 25 metri - (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)

Queste due cartografie contengono i tracciati percorribili unicamente dalla prima categoria di trasporti eccezionali (A), e dall'ultima (M): per queste due categorie di mezzi non è necessario richiedere il nulla osta; tutti i rimanenti convogli continueranno a necessitare di specifico nulla osta formale

Analogamente, continueranno a necessitare di nulla osta formale i trasporti afferenti alle categorie A e M per la percorrenza di itinerari non ricompresi nelle cartografie allegate.
Quest’ultima decisione sarà motivata, nel dettaglio, dalla necessità di preservare la tenuta del manto stradale e non pregiudicare l’ordinaria viabilità, al fine di prevenire  incidenti, cedimenti stradali, pericoli e/o qualsiasi altro disservizio per l’utenza. Nello specifico, i singoli nulla osta continueranno a prevedere le dettagliate prescrizioni alle quali i convogli dovranno necessariamente attenersi al fine di non pregiudicare la pubblica sicurezza dei cittadini.


MODIFICHE PROVVISORIE ALLA VIABILITA' PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2023


MODIFICHE PROVVISORIE ALLA VIABILITA' PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2022


MODIFICHE PROVVISORIE ALLA VIABILITA' PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2021


Pagina aggiornata al 24/05/2023

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