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Ricorsi

ricorsi pl
 

Avverso il verbale di infrazione al Codice della Strada che prevede una sanzione pecuniaria, il destinatario può pagare la somma in misura ridotta oppure, in alternativa, presentare ricorso al Prefetto, anche attraverso il Comando di Polizia Locale, come previsto nella parte relativa, o al Giudice di Pace.
 
Nota: per l'Avviso di accertata violazione al Codice della Strada (il foglietto che di solito si trova tra i tergicristalli e il parabrezza del veicolo): non è possibile proporre ricorso avverso a questo documento, ma bisogna aspettare che il Preavviso si trasformi in Verbale di Accertamento di Violazione. È necessario quindi attendere la notifica per posta. Solamente dopo sarà possibile opporsi, entro il termine previsto dalla legge, dalla data di tale notifica.
 
N.B.: Qualora entro i termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento.

 

Chi può presentare ricorso

Il cittadino cui sia stata contestata o notificata un'infrazione al CdS che preveda una sanzione amministrativa pecuniaria; il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'utilizzatore a leasing (se persone diverse dall'autore materiale dell'infrazione) che sono responsabili in solido con l'autore materiale e sono tenuti al pagamento della sanzione nel caso in cui questi non adempia, salvo che dimostrino che il veicolo ha circolato contro la loro volontà.

Attenzione! L'eventuale ricorso viene esaminato dall'Autorità competente, solo se NON sia stato effettuato il pagamento della cifra indicata sul verbale. Il pagamento, infatti, interrompe la procedura sanzionatoria, mentre col ricorso, il trasgressore, si rimette alla decisione dell'Autorità amministrativa circa l'accoglimento o meno delle motivazioni espresse.

 

Procedure per ricorsi al Prefetto o al Giudice di pace

Verbali di Contestazione (quello consegnato dagli agenti nelle mani del trasgressore) e Verbale di Accertamento di Violazione (quello spedito per posta con il plico verde) - norme Codice della Strada: il ricorso avverso i predetti verbali se l'Organo accertatore è la Polizia Locale di Giussano, entro 60 giorni, può essere consegnato a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Giussano in Piazzale Aldo Moro, 1, ovvero può essere inviato per posta, raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando di Polizia Locale del Comune di Giussano per il successivo inoltro al Prefetto di Monza e Brianza, è consentito, inoltre, l'invio, sempre entro 60 giorni a mezzo raccomandata A.R., direttamente alla Prefettura di Monza e Brianza.  La sede del Prefetto di Monza e Brianza è  Via Prina, 17 - 20900 MONZA ( MB ).

E' altresì possibile, in alternativa, nel termine di 30 giorni, proporre ricorso al Giudice di Pace di Desio, presentandosi personalmente o spedendolo per posta con raccomandata ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale per il conteggio dei 30 giorni).  L'Ufficio del Giudice di Pace di Monza si trova in via Casati, 19. 
 


 
FAQ
 

Per fare ricorso occorre un modulo specifico?

Non esiste un modulo specifico, è sufficiente presentare uno scritto difensivo redatto in carta semplice. 

Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni (per es. copie permessi, copie certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, copie documenti veicolo, ecc.). Ricordare sempre di sottoscrivere il ricorso.

Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s'intende impugnare.

Se si ritiene necessario si può richiedere audizione personale al Prefetto.

 

Il ricorso al Giudice di Pace si presenta direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace, competente per territorio, a Monza Via Casati, 19, oppure spedendo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - in tal caso fa fede la data di spedizione - allo stesso indirizzo, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o notifica del verbale.

E' importante allegare al ricorso l'atto impugnato, cioè il verbale, possibilmente in originale, e tutti i documenti, anche in copia, utili per sostenere le proprie ragioni.

Occorre poi indicare, anche sinteticamente, ma in modo chiaro, i motivi di opposizione, cioè le doglianze avverso il verbale perché ritenuto illegittimo oppure le ragioni di fatto o motivazioni che hanno condotto a commettere la violazione ma possono essere ritenute dal Giudice utili al fine dell'accoglimento del ricorso.

E' possibile chiedere al Giudice l'assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione.

Deve poi essere formulata la richiesta, a conclusione del ricorso, di annullamento del provvedimento opposto e anche, in subordine, cioè nel caso il ricorso venga respinto, la riduzione della sanzione al minimo edittale; in tal caso andranno indicate le ragioni o giusti motivi per il beneficio del minimo.

Per gravi motivi può anche essere chiesta la sospensione dell'esecuzione della sanzione, che il Giudice valuterà e, se del caso concederà, prima del giudizio.

Il ricorso va firmato obbligatoriamente da parte del destinatario della sanzione, cioè chi è indicato sul provvedimento opposto, a pena di irricevibilità dello stesso.

Il ricorrente dovrà anche indicare un domicilio per il recapito di tutte le comunicazioni inerenti il suo ricorso, a carico della Cancelleria del Giudice di Pace

 

Come faccio a presentare il ricorso?

1)- Tramite raccomandata a.r. indirizzata al Prefetto di Monza e Brianza per tramite Comando di Polizia Locale-Ufficio Verbali - P.le A.Moro n° 1 - 20833 Giussano, ovvero direttamente alla Prefettura-U.T.G.-Via Prina, 17 -20900 Monza.
 
In alternativa:
 
2)- al Giudice di Pace di Desio, presentandosi personalmente o spedendolo per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il timbro postale per il conteggio dei 30 giorni).  L'Ufficio del Giudice di Pace di Monza è in Via Casati, 19.

 

Quanto tempo ci vuole per avere una risposta dal Prefetto?

Dal ricevimento del ricorso l'Ufficio ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.

La Prefettura ha a disposizione 120 giorni per emettere provvedimento d'ingiunzione di pagamento o d'archiviazione del verbale.

Il provvedimento di rigetto del ricorso ed ingiunzione di pagamento deve essere notificato entro 150 giorni dall'emissione.

Attenzione: se si era richiesta audizione personale i termini sopra indicati, subiscono un'interruzione che va dal momento della notifica convocazione a quello dell'avvenuta audizione.

 

Se il Prefetto non accoglie il mio ricorso quanto dovrò pagare?

In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata a verbale (c.d. minimo edittale). Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento il verbale sarà iscritto a ruolo e sarà attivata la procedura esecutiva prevista.

 

E se non sono d'accordo con quanto stabilito dal Prefetto?

Il provvedimento del Prefetto si può impugnare: entro 30 giorni dalla notifica si può presentare opposizione direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace Monza.


 
NOTA:
La Legge Finanziaria 2010 con l'articolo 212 ha introdotto per coloro che vogliono opporsi a qualsiasi sanzione amministrativa ricorrendo al Giudice di Pace, l'obbligo del versamento, dal 1° gennaio 2010, allo Stato di 30 euro (o 70 euro se la sanzione supera i 1.500 euro) a cui vanno sommati 8 euro di marca da bollo per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria.
 
Altre Violazioni

Per le violazioni diverse dal Codice della Strada gli interessati possono fare ricorso entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione, all'autorità riportata sul verbale stesso.

 

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