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Uffici e Personale

 UFFICI E PERSONALE
 

Art. 60 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, la organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base di criteri di efficacia e efficienza.
 

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
 

Art. 61 - UFFICIO COMUNALE
1. L'ufficio Comunale si articola in settori.
2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. Il settore può articolarsi in servizi ed anche in unità operative.
4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali in modo che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.
 

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
 

Art. 62 - DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE
1. Sono disciplinati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:
a)  gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titola­rità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
b)  i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
c) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione com­plessiva delle categorie professionali;
d)  l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di parteci­pazione alla formazione degli atti della Amministrazione;
e) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione nei relativi albi.
2. Il personale è inquadrato in categorie professionali e diri­genziali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa, ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La dotazione organica è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
5. In apposite tabelle, relative a ciascuna categoria, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dota­zioni organiche e il relativo trattamento economico.
6. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale nell'ambito delle proprie competenze recepiscono la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali.
 

Art. 63 - DIRIGENZA
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina lo stato giuridico dei dirigenti prevedendone in particolare:
a) le competenze;
b) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;
c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale ed i dirigenti.
2. Nell'attribuzione delle competenze ai dirigenti è da osser­varsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale in forza del quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti ed agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo.
3. Spetta a questi ultimi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati; al personale dirigenziale spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente e concordemente prestabilite.
4. Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.
5. Il Segretario del Comune o, ove previsto, il Direttore Generale esercita il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative del Comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'ente.
 

Art. 64 - COMPITI DEI DIRIGENTI
1. Ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
2. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i dirigenti  in particolare:
a)         assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
b)         espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c)         curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
d)         esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e)         assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal piano esecutivo di gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
f)         esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
g)         assumono la qualifica di "datore di lavoro", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
4. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
5. Oltre ai compiti sopra indicati, spettano ai dirigenti nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
a)         il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b)         l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
6. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
 

Art. 65 - INCARICHI DI DIRIGENZA
1. Con deliberazione della Giunta Comunale la copertura dei posti di responsabile degli uffici o dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nell'ambito della pianta organica del relativo settore, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Quale che sia il contratto dovrà convenirsi la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato.
3. La Giunta Comunale può conferire, al di fuori della dotazione organica, nel limite massimo del cinque per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e comunque per almeno un'unità, incarichi di direzione di aree funzionali a tempo determinato, previa selezione per titoli. Il rinnovo dell'incarico è disposto con motivata deliberazione della Giunta Comunale, la quale deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi del Comune da lui diretti.
4. L'incarico di cui al precedente comma 3. può essere interrotto con motivata deliberazione della Giunta Comunale quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.
 

Art. 66 - IL DIRETTORE GENERALE
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i dirigenti esterni, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Generale, dei dirigenti e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.
4. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.
5. A tal fine il Direttore:
a)         collabora con l'Amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
b)         predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
c)         verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
d)         sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei dirigenti, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze dei dirigenti;
e)         definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
f)         acquisisce gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei dirigenti.
6. Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'ente.
7. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.
8. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco può attribuire le relative funzioni al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.
9. Compete in tal caso al Segretario Comunale un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico di natura provvisoria, rinviando alle disposizioni contrattuali.
 

Art. 67 - COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne:
- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.
 

Art. 68 - LE DETERMINAZIONI ED I DECRETI
1. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.
5. I decreti e gli elenchi degli oggetti delle determinazioni sono pubblicati all'albo pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.
6. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.
 

CAPO III
SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO COMUNALE
 

Art. 69 - IL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
7. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
8. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
9. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.
 

Art. 70 - VICESEGRETARIO
1. Il Comune ha un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. I requisiti di accesso, le materie e le prove d'esame per la copertura del posto di Vicesegretario devono essere uguali od analoghi a quelli previsti per il posto del Segretario Comunale.

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