Di seguito un sintetico report delle proroghe riconosciute dalla normativa vigente per titoli edilizi e convenzioni di lottizzazione.
Tali proroghe sono generalmente da intendersi:
- applicabili solo a atti non scaduti all'entrata in vigore della norma che introduce la proroga;
- estese anche a termini già prorogati da norme precedenti.
Per le necessarie precisazioni si invita comunque sempre a consultare il testo delle norme aggiornate.
CONVENZIONI E ATTI SIMILARI
Le proroghe operano ex lege ma solo per termini che non siano già scaduti e purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
- Proroga Decreto Ucraina-bis, art. 10-septies (D.L. 21/2022 e ss.mm.ii.): proroga 48 mesi, atti formati fino al 31/12/2025.
Tale proroga è stata estesa a più riprese:
- 01/03/2026 - 4a modifica - La legge conversione n. 26/2026 (G.U. 49/2026, s.g.) introduce c. 2-bis all'art. 9 al D.L. 200/2025 - Milleproroghe che modifica ancora i termini del Decreto Ucraina-bis, art. 10-septies: proroga 48 mesi, atti formati fino al 31/12/2025;
- 28/12/2024 – 3a modifica - Introdotta da art. 7, D.L. 202/2024 - Milleproroghe: proroga 36 mesi, atti formati fino al 31/12/2024;
- 08/02/2024 – 2a modifica - Introdotta da Decreto Energia: proroga 30 mesi, atti formati fino al 30/06/2024;
- 28/02/2023 – 1a modifica - Introdotta da Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022): proroga due anni, atti formati fino al 31/12/2023;
- 21/05/2022 – Prima stesura dell'art. 10-septies, introdotta dalla l. conv. L. 51/2022: proroga un anno, atti formati fino al 31/12/2022;
- 05/11/2020 - Comune di Giussano - D.d. 725/2020 - Presa d'atto scadenziario convenzioni prorogate ex-lege in ambito urbanistico (fino a Decreto semplificazioni);
- 15/09/2020 - Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) - art. 10, comma 4-bis introdotto dalla legge di conversione L. 120/2020: proroga di tre anni i termini degli atti formati fino al 31/12/2020.
- 31/01/2020 al 31/03/2022: prorogati ex lege fino al 29/06/2022, senza necessità di verifiche di conformità o di comunicazione preventiva, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza durante lo stato di Emergenza da Covid-19 (Decreto Cura Italia, art. 103, c. 2);
- 21/08/2013: prorogati di tre anni gli atti stipulati entro 31/12/2012 (Decreto del Fare, art. 30, c. 3-bis).
TITOLI EDILIZI.
Previa comunicazione degli interessati sono prorogabili i termini non ancora scaduti di PDC, SCIA. E’ necessaria dichiarazione di conformità con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
- Proroga Decreto Ucraina-bis, art. 10-septies (D.L. 21/2022 e ss.mm.ii.): proroga 48 mesi, comunicabile per titoli edilizi formati fino al 31/12/2025.
Tale proroga è stata estesa a più riprese:
- 01/03/2026 - 4a modifica - La legge conversione n. 26/2026 (G.U. 49/2026, s.g.) introduce c. 2-bis all'art. 9 al D.L. 200/2025 - Milleproroghe che modifica ancora i termini del Decreto Ucraina-bis, art. 10-septies: proroga 48 mesi, comunicabile per titoli edilizi formati fino al 31/12/2025;
- 28/12/2024 – 3a modifica - Introdotta da art. 7, D.L. 202/2024 - Milleproroghe: proroga 36 mesi, titoli edilizi formati fino al 31/12/2024;
- 08/02/2024 – 2a modifica - Introdotta da Decreto Energia: proroga 30 mesi, titoli edilizi formati fino al 30/06/2024;
- 28/02/2023 – 1a modifica - Introdotta da Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022): proroga 2 anni, titoli edilizi formati fino al 31/12/2023;
- 21/05/2022 – Prima stesura dell'art. 10-septies, introdotta dalla l. conv. L. 51/2022: proroga 1 anno, comunicabile per titoli edilizi fino al 31/12/2022;
- 17/07/2020 - Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) - art. 10, comma 4: prorogabile di un anno l’inizio dei lavori e di tre anni il termine di ultimazione, comunicabile per titoli edilizi fino al 31/12/2020;
- 22/06/2013 - Decreto del Fare (D.L. 69/2013) - art. 30, c. 3: proroga di due anni per titoli edilizi e paesaggistici formati prima del 22/06/2013.
Si ricorda che furono prorogati ex lege fino al 29/06/2022, senza necessità di verifiche di conformità o di comunicazione preventiva, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza durante lo stato di Emergenza da Covid-19, dal 31/01/2020 al 31/03/2022 (Decreto Cura Italia, art. 103, c. 2).