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Coronavirus - Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19  sono  adottate,  sull'intero territorio  nazionale, le ulteriori seguenti misure: 

a) é vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle aree gioco e ai giardini pubblici

b) non é consentito  svolgere  attività  ludica  o  ricreativa all'aperto;  resta  consentito  svolgere  individualmente  attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; 

c) sono chiusi gli esercizi di  somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonché nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con
obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro;
 
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli  altri  che immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni, é vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella  principale,  comprese le seconde case utilizzate per vacanza. 


Ulteriori informazioni e il testo completo dell'Ordinanza sul sito del Ministero della Salute

 

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