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Giudici Popolari

L'Ufficio Elettorale svolge le attività connesse alla formazione degli elenchi di revisione degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
Tale funzione, esercitata ogni anno dispari da un'apposita Commissione comunale (composta dal Sindaco, o suo delegato, e da due consiglieri comunali), comporta la formazione di un elenco di iscrivendi ed uno di cancellandi per ciascuno dei due tipi di Albo. Nell'elenco "iscrivendi" devono essere inseriti i nominativi dei cittadini residenti che hanno i requisiti indicati agli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e in quello dei cancellandi i nominativi di coloro che hanno perduto la qualità di elettore del Comune. 

Per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (art 9 della L. 287/1951)  occorre possedere i seguenti requisiti:

  • essere residenti nel Comune;
  • possedere la cittadinanza italiana e godere dei diritti politici;
  • avere un'età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;
  • possedere un titolo di studio di scuola media di primo grado.

Per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello (articolo 10 della L. 287/1951) occore possedere i medesimi requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise ad eccezione del titolo di studio posseduto che deve essere di scuola media superiore di secondo grado.

Gli Albi sono permanenti e soggetti ad aggiornamento (biennale, ogni anno dispari).
L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio.
L'iscrizione negli elenchi di revisione può avvenire d'ufficio o a seguito di istanza presentata dall'interessato.
Le domande possono essere presentate entro il mese di luglio di ogni anno dispari presso l'Ufficio Elettorale.

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