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Edilizia e urbanistica - Proroghe titoli e convenzioni

 

Si riporta di seguito un sintetico report delle proroghe riconosciute dalla normativa vigente per titoli edilizi e convenzioni di lottizzazione.
Tali proroghe sono generalmente da intendersi:
- applicabili solo a atti non scaduti all'entrata in vigore della norma che introduce la proroga;
- estese anche a termini già prorogati da norme precedenti.
Per le necessarie precisazioni si invita comunque sempre a consultare il testo delle norme aggiornate.


CONVENZIONI E ATTI SIMILARI
A livello nazionale sono stati prorogati ex lege le convenzioni di lottizzazione e gli accordi similari:
- formati fino 31/12/2023 - PROROGA 2 ANNI (Decreto Ucraina-bis, art. 10-septies testo modificato in vigore dal 28/02/2023), purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela di beni culturali o del paesaggio; 
- formati fino 31/12/2020 - PROROGA 3 ANNI (Decreto Semplificazioni, art. 10, c. 4-bis);
- in scadenza tra 31/01/2020 e 31/07/2020 - PROROGA 90 GIORNI (Decreto Cura Italia, art. 103, c. 2-bis); 
- stipulati entro 31/12/2012 - PROROGA 3 ANNI  (Decreto del Fare, art. 30, c. 3-bis).
A livello regionale, si ricorda la L.r. 12/2005 e ss.mm.ii., art 93, c. 1-ter (introdotto il 31/05/2017 dalla Legge di Semplificazione, n. 15/2017) che definisce la possibilità delle amministrazioni comunali di concedere proroghe o differimenti di piani attuativi e di programmi integrati di intervento, a determinate condizioni, anche per convenzioni già scadute.

TITOLI EDILIZI, PERMESSI E CERTIFICATI
Previa comunicazione degli interessati, corredata da dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici vigenti, sono prorogabili:
- PDC e SCIA formatisi fino 31/12/2023 – PROROGABILI 2 ANNI (Decreto Ucraina-bis, art. 10-septies testo modificato in vigore dal 28/02/2023);
- PDC e SCIA formatisi fino 31/12/2020 – PROROGABILI 3 ANNI (Decreto Semplificazioni, art. 10, c. 4);
- rilasciati o formati prima del 22/06/2013 – PROROGABILI 2 ANNI (Decreto del Fare, art. 30, c. 3).  
Furono invece prorogati ex lege fino al 29/06/2022, senza necessità di verifiche di conformità o di comunicazione preventiva, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza durante lo stato di Emergenza da Covid-19, dal 31/01/2020 al 31/03/2022 (Decreto Cura Italia, art. 103, c. 2).


Ultimo aggiornamento 14/03/2023

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