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Edilizia e urbanistica - Proroghe titoli e convenzioni

 

Si riporta di seguito un sintetico report delle proroghe riconosciute dalla normativa vigente per titoli edilizi e convenzioni di lottizzazione.
Tali proroghe sono generalmente da intendersi:
- applicabili solo a atti non scaduti all'entrata in vigore della norma che introduce la proroga;
- estese anche a termini già prorogati da norme precedenti.
Per le necessarie precisazioni si invita comunque sempre a consultare il testo delle norme aggiornate.


CONVENZIONI E ATTI SIMILARI
Convenzioni di lottizzazione o accordi similari formatisi entro il 30 giugno 2024: proroga ex-lege di 30 mesi per termini di validità, inizio e fine lavori in essi contenuti. 

La proroga biennale prevista nell'ultima stesura del Decreto Ucraina-bis (D.L. 21/2022) viene ampliata ancora una volta, a partire dall'08/02/2024, con la legge di conversione del Decreto Energia.
L'art. 4-quater, introdotto dalla legge n. 11/2024, modifica sia la durata che il lasso temporale di applicazione del rinvio delle scadenze di cui all'art. 10-septies del D.L. 21/2022.
Opera ex-lege ma solo per termini che non siano già scaduti e per atti che non siano in contrasto con piani o provvedimenti di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- 08/02/2024 - Decreto Ucraina-bis (D.L. 21/2022) - art. 10-septies come modificato dalla legge di conversione del Decreto Energia;
- 08/02/2024 - Decreto Energia (D.L. 181/2023), convertito con L. 11/2024.

Proroghe ex-lege precedenti:
- 27/02/2023 - Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022) - art. 10, c. 11-decies, come da legge di conversione L. 14/2023: modifica ancora il Decreto Ucraina-bis, art. 10-septies, elevando la proroga a due anni ed estendendola ai titoli formati fino al 31/12/2023;
- 21/05/2022 - Decreto Ucraina-bis (D.L. 21/2022) - art. 10-septies, inserito dalla legge di conversione L. 51/2022: proroga di un anno i termini degli atti formati fino al 31/12/2022;
- 05/11/2020 - Comune di Giussano - D.d. 725/2020 - Presa d'atto scadenziario convenzioni prorogate ex-lege in ambito urbanistico (fino a Decreto semplificazioni);
- 15/09/2020 - Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) - art. 10, comma 4-bis introdotto dalla legge di conversione L. 120/2020: proroga di tre anni i termini degli atti formati fino al 31/12/2020.
Si ricorda che furono prorogati ex lege fino al 29/06/2022, senza necessità di verifiche di conformità o di comunicazione preventiva, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza durante lo stato di Emergenza da Covid-19, dal 31/01/2020 al 31/03/2022 (Decreto Cura Italia, art. 103, c. 2).



TITOLI EDILIZI, PERMESSI E CERTIFICATI
Previa comunicazione degli interessati, con dichiarazione di conformità a nuovi strumenti urbanistici approvati, sono prorogabili i termini non ancora scaduti di:
- PDC, SCIA formati fino al 30/06/2024: termini prorogabili trenta mesi,
se non in contrasto piani o provvedimenti di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio 
dal 08/02/2024 - Decreto Ucraina-bis - art. 10-septies come modificato dalla legge di conversione del Decreto Energia;
- PDC e SCIA formati fino 31/12/2020: fine lavori prorogabile tre anni,
dal 17/07/2020 - Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) - art. 10, comma 4: prorogabili di tre anni gli atti formati fino al 31/12/2020.

Proroghe precedenti:
- 22/06/2013 - Decreto del Fare (D.L. 69/2013) - art. 30, c. 3: proroga di due anni per titoli edilizi e paesaggistici formati prima del 22/06/2013
Si ricorda che furono prorogati ex lege fino al 29/06/2022, senza necessità di verifiche di conformità o di comunicazione preventiva, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza durante lo stato di Emergenza da Covid-19, dal 31/01/2020 al 31/03/2022 (Decreto Cura Italia, art. 103, c. 2).


Ultimo aggiornamento 08/02/2024

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